Letteralmente significa: “adozione del figliastro” e consiste nella possibilità per il genitore non biologico di adottare il figlio del partner. È richiesto il consenso del bambino se di età superiore ai 14 anni o diversamente, se di età ricompresa tra i 12 e 14, comunque deve esporre la sua opinione, la quale verrà accuratamente valutata dal Tribunale dei Minorenni, organo questo che andrà poi eventualmente a disporre l’adozione.