Caso fortuito – Danni causati da nubifragio.
Si intende per caso fortuito l’evento naturale, o ad esso assimilato, imprevedibile e inevitabile, che si manifesta indipendentemente dalla volontà umana e dall’agire di una persona, rendendo impossibile l’adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità. Qualcosa di non voluto, di inaspettato, di non programmabile, né prevedibile, che comporta l’esclusione della colpevolezza sia per quanto riguarda la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale.
Licenziamento legittimo per assenze tattiche per malattia
E’ quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18283/2019 con la quale gli Ermellini hanno confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, ripetutamente, si assentava per periodi di malattia in concomitanza di feste.