30 Ago Addio ai testimoni di comodo negli incidenti stradali!

A stabilirlo è la nuova legge sulla concorrenza n. 124/2017, che ha introdotto un giro di vite sui testimoni di comodo, fissando numerose limitazione sulla loro identificazione.

Le novità principali sono due:

  1. la modifica all’art. 135 del codice delle assicurazioni private, inserendo il nuovo comma 3-bis, secondo il quale, “in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”.

Pertanto, l’eventuale identificazione dei testi in un momento successivo comporta “l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.

In ogni caso, se non vengono indicati i testimoni nell’immediatezza, la Compagnia dovrà ricordarlo al danneggiato con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, il quale avrà ulteriori 60 giorni per rispondere.

Rimangono comunque tre eccezioni, per le quali si può soprassedere alla tempestiva indicazione del testimone, se la sua identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile, se il testimone è stato identificato dalla polizia e se il sinistro ha causato danni anche alle persone.

  1. Il limite, nei giudizi civili, che uno stesso testimone possa essere citato al massimo in tre cause nel quinquennio e nel caso in cui tale limite venga oltrepassato, il giudice potrà comunicare tale nominativo alla Procura della Repubblica, che verificherà la sussistenza del reato di falsa testimonianza e/o del reato di frode assicurativa.
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