Antifrode assicurativa: le previsioni normative nel dettaglio

25 Mar Antifrode assicurativa: le previsioni normative nel dettaglio

L’Art 640 c.p.:Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

L’Art 642 c.p.: “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata.
Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno

di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a

querela della persona offesa”.

L’art. 642 c.p. costituisce un’ipotesi criminosa speciale – rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. – che presenta tutti gli elementi della condotta caratterizzanti la truffa ed aggiunge, giustappunto come elemento specializzante, l’obiettivo della tutela del patrimonio dell’assicuratore.

Tra le due norme (art. 642 c.p. e art. 640 c.p.) vi è un rapporto di specialità: l’art. 642 c.p. ha la stessa struttura dell’art. 640 c.p., ma gli interessi tutelati, il soggetto attivo e l’elemento materiale dei raggiri e degli artifizi sono costituiti da elementi speciali, rispetto a quelli generici previsti per il reato di truffa. In particolare, le condotte di cui all’art. 642 c.p. sono quei particolari artifizi e raggiri, espressamente previsti dal legislatore, che caratterizzano e differenziano tale reato da quello della truffa.

Nel mondo delle frodi assicurative le ipotesi di cui all’art 642 c.p. sono le più ricorrenti, poiché la norma è posta a presidio degli interessi patrimoniali delle società assicuratrici ed è concepita per fornire una più agevole tutela da condotte fraudolente, di svariata natura, ad opera dei malintenzionati.

Si tratta di un reato di pericolo a consumazione anticipata, per il quale il legislatore ha previsto l’anticipazione della soglia di punibilità al solo realizzarsi del pericolo che il bene giuridico tutelato venga minacciato dalla condotta dell’agente.

In altri termini, il raggiungimento del fine perseguito non è considerato necessario per la consumazione delle figure delittuose previste dall’attuale art. 642, ma è previsto (eventualmente) come un’aggravante, perché le figure delittuose si consumano nel momento in cui si realizzano le condotte fraudolente incriminate.

Il reato di frode in assicurazioni è, quindi, perfetto e punibile indipendentemente dal fatto che la frode consenta di conseguire un vantaggio.

Trattasi, infatti, di una norma penale mista, del tutto peculiare, che accorpa in sé sia la qualifica di “disposizione a più norme” sia quella di “norma a più fattispecie”.

Dal momento che ciascun comma prevede ipotesi di reato diverse, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le medesime concorrono tra loro e non si ha unicità di reato.

 

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