Cassazione: obbligarietà della confisca per equivalente per gli enti amministrativi

03 Mag Cassazione: obbligarietà della confisca per equivalente per gli enti amministrativi

La Corte di Cassazione ha sciolto un equivoco inerente alla confisca per equivalente prevista all’interno della legge sulla responsabilità degli enti amministrativi.

Respingendo il ricorso del curatore fallimentare della società Tecno Hospital con la sentenza 19051, la Cassazione definisce come obbligatoria la confisca per equivalente, provvedimento disposto in base al Dlgs 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il ricorso verteva sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati da parte del curatore, che si proclama estraneo a reati di corruzione e truffa aggravata commessi a vantaggio della Srl Tecno Hospital. Il ricorrente sosteneva che la norma dell’articolo 19 del Dlgs 231/2001 era da considerarsi di applicazione facoltativa, affermando quindi che prima dell’effettiva applicazione del provvedimento sarebbe servita un’analisi comparativa tra gli interessi della confisca e dei creditori.

La sentenza della Cassazione esplicita che l’articolo 19 non mette in discussione l’obbligatorietà del provvedimento, ma in sostanza crea un’alternativa, permettendo la confisca per equivalente quando non è possibile recuperare i proventi delle azioni illecite nella sfera giuridico-patrimoniale dell’autore del reato, procedendo alla confisca equivalente di beni non collegati al reato.

La Cassazione si esprime anche sulla richiesta di analisi degli interessi dei creditori: l’unica valutazione a cui la confisca per equivalente è subordinata riguarda la confiscabilità del bene. In caso di fallimento quindi la misura può essere applicata senza valutare preventivamente le ragioni dei creditori.

La confisca per equivalente prevista dalla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti è allora obbligatoria, al pari di quella prevista dal codice penale.

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