22 Apr Chiarita la rilevanza giuridica della PEC
Con un’ordinanza interlocutoria (la n. 6752, 24 gennaio-18 marzo 2013) la Corte di Cassazione ha rinviato a nuovo ruolo un processo perché “ il decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., all’avvocato del ricorrente”.
Nello specifico il ricorrente aveva indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, come mezzo di fissazione dell’udienza.
Ai sensi dell’art. 366 comma secondo c.p.c., la notifica dell’atto doveva essere eseguita a mezzo PEC, così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994, introducendo il servizio di posta elettronica certificata quale strumento utile e idoneo per le notifiche dirette ai professionisti autorizzati. Nel caso in cui non fosse stato possibile provvedere alla notifica tramite PEC, gli organi competenti avrebbero dovuto comunque effettuarla a mezzo fax, come previsto dall’art. 136, comma 3, c.p.c.
La Corte di Cassazione ha allora provveduto al rinvio del processo, per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del consigliere relatore. Con quest’ordinanza la CdC chiarisce senza equivoci l’effettiva rilevanza giuridica delle notificazioni a mezzo PEC nell’ambito del processo civile, riconoscendolo come strumento telematico diventato ormai a pieno diritto uno strumento giuridico operativo e rilevante.
Ricordiamo inoltre che già con il D.M. n. 44/2011 era stato disciplinato ulteriormente l’invio delle notifiche e delle comunicazioni degli uffici giudiziari verso i professionisti per via telematica, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni rinnovate anche nel recente DL 179/2012 (Decreto Crescitalia 2.0) dove viene sancito che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
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