20 Ott Colpo di frusta: nessun automatismo tra danno biologico e danno morale

 La Cassazione, pronunciandosi in materia di lesione del rachide cervicale, perimetra i confini dell’accertamento clinico strumentale e precisa l’assenza di automatismi tra danno biologico e morale.

Nei sinistri stradali non opera alcun automatismo tra danno biologico permanente e danno morale. Quest’ultimo, pur aggiungendosi al primo, dovrà essere allegato e dimostrato dalla vittima in maniera specifica, anche ricorrendo a presunzioni.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 7753/2020  pronunciandosi in relazione alla vicenda di un uomo che aveva chiesto il risarcimento dei danni per lesioni personali subite a seguito di un incidente stradale.

A seguito di un accertamento tecnico preventivo, il Giudice di Pace adito aveva accolto la domanda accertando, in particolare, il 2% di danno biologico afferente al rachide cervicale, e liquidando anche il danno morale nella misura di un terzo del danno permanente.

Lo stesso giudice precisava che anche senza la possibilità di un referto attestante direttamente il pregiudizio al rachide cervicale, il danno biologico era stato accertato in modo obiettivo sul piano medico legale, in base a rilievi clinici e alla valutazione diagnostica delle complessive verifiche strumentali effettuate.
La vicenda giunge innanzi alla Corte di Cassazione.

Gli Ermellini ritengono che al pari delle personalizzazioni del danno biologico rispetto allo “standard” del punto d’invalidità, giustificabili in relazione a irripetibili singolarità dell’esperienza di vita individuale, anche il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato e provato specificatamente anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale.

Nel caso di specie, invece, il danno da sofferenza morale è stato ricondotto nei limiti legislativi che la fondano in astratto, ma affermando erroneamente che tale danno sarebbe in via generale da correlare “normalmente” a ogni lesione personale quale quella in questione.

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