06 Mar Danno da perdita del rapporto parentale: non conta il luogo di residenza dei congiunti

Con sentenza n. 3767 del 15 febbraio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in merito al danno da perdita del rapporto parentale e lo ha fatto con particolare riferimento al caso in cui i prossimi congiunti della vittima non siano residenti in Italia e non abbiano da tempo un rapporto di convivenza con il soggetto deceduto.

Nel caso di specie si trattava di un grave sinistro stradale nel quale aveva perso la vita un cittadino rumeno. La moglie, i figli, la madre e i fratelli del soggetto deceduto avevano promosso un giudizio per ottenere il risarcimento DEL DANNO da perdita del rapporto parentale. La domanda era stata parzialmente accolta con un concorso di colpa della vittima ed il risarcimento era stato poi ulteriormente ridotto del 30%, in ragione del fatto che tutti i soggetti istanti risiedevano in Romania e dunque le somme da corrispondersi andavano ragguagliate alla realtà socio-economica di quel Paese e al relativo potere di acquisto rispetto all’Italia.

Tale ultimo assunto è stato totalmente sovvertito dalla Suprema Corte, la quale ha osservato che se la funzione del risarcimento del danno è, ai sensi dell’art. 1223 c.c., quella di rimuovere i pregiudizi che la vittima avrebbe evitato in assenza del fatto illecito, allora il luogo di residenza deve ritenersi del tutto ininfluente ai fini della quantificazione del risarcimento.

Ciò per tre ordini di motivi: a) il luogo in cui la vittima vive non è una “conseguenza” del fatto illecito; b) il modo in cui la vittima impiegherà il denaro del risarcimento non è “conseguenza” dell’illecito; c) non è affatto detto che il risarcimento venga immediatamente speso ma è ben possibile che la vittima decida di investirlo o comunque risparmiarlo.

Sostanzialmente secondo la Corte, l’unica cosa che conta è che l’obbligazione risarcitoria venga integralmente estinta con il pagamento del risarcimento dovuto, mentre la sorte successiva delle somme erogate, qualunque sia il loro impiego, è giuridicamente irrilevante.

Di per sé non si tratta di una sentenza innovativa, in quanto più volte in passato gli ermellini si erano espressi sull’argomento relativo ai danneggiati residenti in realtà economiche meno sviluppate, tuttavia quest’ultima pronuncia ha il pregio di dare un ulteriore approfondimento giuridico alla questione, sedimentando maggiormente il principio di diritto già più volte affermato in precedenti pronunce.

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