23 Lug Estate: tempo di sogni di gloria e maglie da incubo

Per gli appassionati di calcio e soprattutto per i tifosi, l’estate non è solamente tempo di spiagge, relax e meritate vacanze. C’è il calciomercato, il sogno di favolosi acquisti che renderanno grande la squadra del cuore. Spesso basta l’ingaggio di un buon calciatore per fare impennare le vendite di gadget, accessori e soprattutto maglie, di qualunque squadra.

Lo sanno bene le società professionistiche e i grandi sponsor tecnici, ma lo sanno ancora meglio i venditori “non convenzionali”.

Quante volte ci imbattiamo in bancarelle o ambulanti (ma anche qualche negozietto) che propongono maglie di grandi club a prezzi stracciati? E’ evidente che non siano i prodotti originali. Spesso si tratta di tessuti di scarsa qualità, stampe grossolane, stemmi approssimativi.

Insomma, chi mai penserebbe di avere acquistato la vera maglia della Juventus o del Real Madrid al prezzo di una dozzinale T-shirt? “Non c’è trucco e non c’è inganno”, direbbero gli illusionisti. Ma le cose non stanno affatto così e chi commercia imitazioni grossolane di abbigliamento e accessori sportivi rischia condanne penali.

Ne sa qualcosa un commerciante di Monza, che recentemente si è visto confermare la condanna penale dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 23982 del 3 giugno 2015.

Il commerciante si era difeso – tra le altre – proprio sostenendo che la contraffazione dei prodotti era talmente grossolana che non era possibile trarre in inganno nessuno.

La Suprema Corte è di diverso avviso. Infatti, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 474 c.p. è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione, seppur imperfetta, parziale e grossolana, ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto, ricorrendo la fattispecie criminosa di cui si discute anche nell’ipotesi in cui il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio.

Ed il reato sussiste anche allorquando la contraffazione riguardi un marchio per il quale non vi sia prova di registrazione ma risulti tuttavia notoriamente diffuso e ampiamente riconosciuto, tanto da ricondurre sempre al legittimo utilizzatore (nella specie le squadre di calcio).

Un deciso giro di vite contro le facili contraffazioni, ma anche un monito per gli acquirenti di prodotti low-cost di scarsa qualità. L’imitazione grossolana danneggia sempre il produttore originale e chissà che nella specie qualche lettore calciofilo mediti meglio i propri acquisti per il futuro. Del resto nessun vero tifoso vorrebbe mai danneggiare la propria squadra del cuore.

 

No Comments

Post A Comment