03 Nov Estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.

Le voci di danno della condotta riparatoria in riferimento alle truffe assicurative

Le voci di danno da tenere in considerazione affinché una condotta possa dirsi effettivamente riparatoria, riguardano sia i profili del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.

Tali voci di danno dovranno essere adeguatamente evidenziate al fine di evitare la loro esclusione dalla valutazione della condotta riparatoria rimessa all’apprezzamento del Giudice e sono:

  • importi versati a titolo di risarcimento del danno;
  • costo aziendale di gestione della pratica di sinistro: danno economico relativo all’istruzione interna della pratica e al successivo passaggio presso le Aree Antifrode della Compagnia assicurativa (calcolato dall’Ufficio predisposto alla contabilità);
  • spese sostenute dalla Compagnia per procedere agli accertamenti necessari all’istruzione della pratica: (es. perizie, visite medico-legali, relazioni investigative, ecc.);
  • spese legali: sostenute per l’attività relativa alla tutela della Compagnia in sede penale, nonché per l’attività necessaria a resistere alle richieste risarcitorie eventualmente avanzate in sede civile (tali spese andranno ad aumentare in base alle fasi di giudizio).
  • danni al patrimonio immateriale: indebolimento di immagine commerciale e offesa alla reputazione aziendale.

In relazione a tale ultima voce di danno si precisa che il danno all’immagine della persona giuridica è pacificamente riconosciuto come risarcibile dalla giurisprudenza.

In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte enunciato il principio in virtù del quale anche nei confronti delle persone giuridiche è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità, quali sono il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente (Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 18082 2013; Cass. n. 22396/2013; Cass. n. 23401/2015; Cass. n. 20643/2016)

Tale danno consiste nella diminuzione della considerazione della persona giuridica che si esprime nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano il ruolo di organi dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte di categorie di stakeholder e in generali dei consociati con le quali la persona giuridica interagisca.

La sussistenza del danno non patrimoniale deve essere comunque oggetto di allegazione e di prova, che ben può essere rappresentata anche da una presunzione semplice

Occorre dare rilievo all’indicazione relativa al fondamento del pregiudizio economico effettivamente patito in rapporto alla lesione della propria immagine, tale da essere sufficiente ad innescare, in modo plausibile, una interferenza presuntiva sul discredito sociale dell’operatore di mercato

Ad Esempio: la presunzione semplice può derivare dall’impropria deduzione ad opera della collettività che l’impresa danneggiata pratichi politiche di controllo grossolane o comunque non corrette, o che a causa dei pregiudizi economici subiti sia portata ad aumentare gli importi dei premi assicurativi annuali, riducendo in via diretta la capacità di acquisire nuovi clienti. E’ chiaro come tali dinamiche risultino particolarmente rilevanti un settore, come quello assicurativo, che premia “affidabilità” e “stabilita”

A seguito del raggiungimento della prova sull’an del pregiudizio non patrimoniale, il Giudice ha il dovere di dar conto delle circostanze di fatto considerate nel compimento della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato, così da pervenire ad una determinazione del quantum congruente rispetto al caso oggetto di cognizione

Tali ragioni possono essere già evidenziate dalla parte a sostegno delle proprie richieste risarcitorie per agevolare il giudice nella quantificazione (es. diffusione della notizia, personalità e professione degli imputati tali da incidere sul legittimo affidamento della Compagnia, gravità delle condotte desumibile dall’intensità del dolo e dall’estensione del fenomeno fraudolento, ecc.)

Nella prassi, sulla base dei suddetti criteri, si registrano importi liquidati da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 65.000,00, con una media delle liquidazioni per le persone giuridiche di circa € 16.000,00).[1]

 

[1] dati estratti dalla rassegna degli orientamenti del 2013 del Tribunale Civile di Roma

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.