23 Nov Frazionamento del credito? Ancora un “no” della Cassazione
Con sentenza n. 21318 del 21 ottobre 2015, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell’abuso del processo e della parcellizzazione del credito, nell’ambito dei sinistri stradali.
Dopo aver cristallizzato, con pronuncia a Sezioni Unite n. 23726/2007, il principio di diritto per il quale è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il frazionamento giudiziale – contestuale o sequenziale- di un credito unitario, la Corte di Legittimità torna a ribadire l’orientamento ormai consolidatosi che estende il suddetto principio anche alle azioni di risarcimento del danno derivante dai sinistri stradali.
Tale orientamento interpretativo, prende le mosse dall’assunto in base al quale al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non è consentito frazionare il proprio credito in plurime richieste giudiziali di adempimento.
Ed invero, la richiesta in giudizio dell’adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica provoca una “scissione del contenuto dell’obbligazione” che produce una ingiustificata ed ingiusta “modificazione peggiorativa della posizione del debitore”.
Come noto, tale unilaterale modificazione si pone in contrasto con due principi fondamentali, quali, primo fra tutti, il principio di correttezza e buona fede ed il principio del giusto processo.
Al riguardo, la Suprema Corte sottolinea quanto il summenzionato principio di correttezza e buona fede, sancito dagli artt. 1375 e 1175 c.c. debba governare tra le parti non soltanto durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenerne l’adempimento, mentre, con riferimento alla lesione al principio del giusto processo, costituzionalmente garantito all’art. 111 Cost., la parcellizzazione in giudizio del credito unico si traduce in un vero e proprio “abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte”, eccedendo, in tal modo, i limiti della corretta tutela, assicurata in sede giurisdizionale, del proprio interesse, con la conseguenza che la domanda avente ad oggetto la frazione di un unico credito – che trova, quindi, la sua fonte in un unico rapporto obbligatorio, dovrà dichiararsi improponibile (Sent. Cass. n. 24539/2009 e SS.UU. 23726/2007).
Ma vi è di più. Con la menzionata e recentissima sentenza n. 21318/15, avente ad oggetto il ricorso avverso la pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria per le lesioni personali residuate da sinistro stradale, resa della Corte d’Appello di Napoli, il cui danno materiale era stato già precedentemente risarcito con separato giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la Suprema Corte di Cassazione mette definitivamente un punto al filone del frazionamento della domanda risarcitoria, cristallizzando il principio di diritto secondo cui «in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (Cass. n. 28286/ 2011)».
E’ evidente, quindi, che ove detti principi dovessero trovare ferma applicazione, vi sarebbero benefici in favore delle Compagnie assicurative, le quali si troverebbero ad affrontare, come ovvio, minori costi di difesa nella gestione dei sinistri.
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