21 Mag GDPR – il consenso al trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati, deve essere “lecito” e fondato sul consenso “esplicito” dell’interessato.

Il consenso, non deve essere reso necessariamente per iscritto né è richiesta la forma scritta ma tale modalità risulta la più idonea a dimostrare l’inequivocabilità del consenso ed il suo essere esplicito. I dati sensibili devono essere raccolti e conservati dal titolare del trattamento, il quale deve essere in grado di dimostrare che, l’interessato ha prestato il consenso ad uno specifico trattamento.

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni d’età.

 

GDPR – RIFERIMENTI NORMATIVI ART 4, n. 11

IL «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

ART 6, 1, lett. a)

L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

ART 7

  1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati
  2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è
  3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
  4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale

 
ART 8

Il consenso del minore è valido a partire dai 16 anni, prima di tale età occorre il consenso dei genitori.

ART. 9

Per i dati sensibili il consenso DEVE essere esplicito; ugualmente dicasi per il consenso basato su trattamenti automatizzati.

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