24 Nov Il comportamento colposo del danneggiato interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso e manda esente il custode da responsabilità.

È quanto statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 17921/2020. Come noto, in tema di buche stradali il risarcimento spetta solo in presenza di «insidie e trabocchetti» ossia di ostacoli non facilmente visibili con l’ordinaria diligenza.

Il tutto con la naturale conseguenza che tanto più la buca è grande, visibile e prevedibile tanto meno facile sarà ottenere il risarcimento dal Comune incaricato della manutenzione della strada.

Nel caso di specie gli Ermellini hanno condiviso la regola giuridica seguita dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata secondo la quale la responsabilità del custode è esclusa quando il danno è dovuto al comportamento colposo del danneggiato nel senso che è sufficiente, da un punto di vista causale, che detto comportamento abbia, per colpa, contribuito o determinato in via esclusiva il danno non avendo rilevanza alcuna l’imprevedibilità del contesto.

Pertanto, la Corte, rilevato che nel caso de quo la condotta della persona danneggiata era stata imprudente e che una diversa attenzione avrebbe potuto evitare il danno e richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”,  ha rigettato il ricorso.

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