20 Apr IL DANNO NON PATRIMONIALE: IN ARRIVO IL NUOVO ART. 84 BIS DISP. ATT. C.C.
Proprio qualche giorno fa, la Camera ha approvato il disegno di legge per la modifica del codice civile con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, in attesa di esame dal Senato.
Tale progetto di legge prevede l’introduzione del nuovo art. 84 bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale dispone che, sia il danno non patrimoniale provocato dalla lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto familiare, devono essere liquidati dal giudice, secondo una valutazione equitativa a partire dalle tabelle allegate alla stessa disposizione.
Ulteriore novità è costituita dalla facoltà del giudice di valutare le condizioni soggettive del soggetto danneggiato e, eventualmente, poter disporre un aumento del quantum da liquidare fino al 50%, purchè sia adeguatamente motivato.
La nuova normativa prescrive anche una disciplina transitoria, estendendo l’ambito di operatività del novum legislativo a tutti i casi in cui, all’entrata in vigore della disciplina, il risarcimento del danno non sia ancora liquidato con sentenza – anche non definitiva, ovvero non sia stato determinato in via transattiva.
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