12 Ott Il divieto di variazione in pejus non è superabile dall’acquiescenza del lavoratore.

E’ quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16594 del 03/08/2020.

 Con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno, infatti, stabilito che la mera tolleranza del dipendente all’attribuzione di compiti meno qualificanti rispetto al proprio livello di inquadramento non costituisce acquiescenza al demansionamento e ciò a prescindere dall’eventuale lasso di tempo lasciato trascorrere dal lavoratore prima di impugnare la nuova assegnazione.

Il caso deciso riguardava un’impiegata amministrativa che era stata adibita a mansioni di carattere meramente manuale, come il riordino e la sistemazione di materiale. Il demansionamento, in vero, era già stato ritenuto illegittimo sia dal tribunale sia dalla corte d’appello, ma il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione rilevando che la lavoratrice aveva prestato acquiescenza.

La Cassazione sul punto ha rilevato che l’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d’impugnare il provvedimento medesimo chiarendo come non possa, quindi, ritenersi sufficiente a legittimare il provvedimento un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neanche l’esecuzione degli atti di svolgimento resi necessari od opportuni, nell’immediato, dalle mansioni assegnate.

In altri termini il lavoratore che continua a svolgere le mansioni inferiori mantiene il diritto ad impugnare il provvedimento del datore che gliele ha assegnate non escludendo detto atteggiamento l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

Solo un’accettazione espressa è incompatibile con la volontà di ricorrere in via giurisdizionale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando il diritto della lavoratrice a vedersi riconosciuto il risarcimento per effetto del demansionamento subito.

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