03 Lug Il nuovo art. 162-ter c.p. e l’estinzione del reato per condotte riparatorie Profili processuali e sostanziali
Il 14 Giugno 2017 la Camera dei Deputati licenzia la Legge n°103 del 23 Giugno 2017 denominata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”: si tratta di una legge con la quale il legislatore realizza uno dei più importanti interventi del sistema ordinamentale penalistico.
Viene introdotta nel nostro ordinamento una nuova causa di esclusione della punibilità: l’articolo 162-ter c.p. “estinzione del reato per condotta riparatoria“, che comporta la proposizione di un risarcimento pecuniario riparatorio con conseguente inapplicabilità della sanzione penale già prevista per lo specifico reato. L’articolo in questione, collocato tra l’istituto dell’oblazione e la sospensione condizionale della pena, trova un ambito di applicazione limitato ai soli delitti punibili a querela di parte.
L’ art. 162 ter c.p. è applicabile ai reati procedibili a querela di parte remissibile ed ha come conseguenza la riparazione integrale del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose del reato.
La condotta riparatoria deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento, infatti l’art. 162-ter comma 3 c.p. prevede che l’imputato possa avanzare la richiesta nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il nuovo istituto è applicabile ai soli giudizi di merito in corso, escludendo quindi tutti i giudizi di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
A seguito della richiesta di procedere secondo l’art. 162 ter c.p., è previsto il contradditorio attraverso l’audizione del reo e della persona offesa, che permette al Giudice di valutare congiuntamente il grado di colpa ed il danno cagionato.
In caso di impossibilità non addebitabile all’imputato, può essere richiesta al Giudice la sospensione del processo e la fissazione di un termine massimo di 6 mesi per provvedere al pagamento e alla restituzione.
Se l’esito delle condotte riparatorie è positivo, il Giudice dichiara l’estinzione del reato.
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