04 Giu Il recupero dei crediti contro il condominio

Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia, il condominio va considerato un consumatore: ad esso, dunque, si applicano le norme previste per il consumatore, nella specie quella del Codice del Consumo che indica come criterio per l’individuazione del giudice competente quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore.

Il Codice del Consumo include tra le clausole contrattuali che si presumono vessatorie fino a prova contraria quella che ha per oggetto o per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Di fatti, solo il condominio-consumatore è in grado di derogare il proprio foro naturale

La giurisprudenza di Legittimità, con ordinanza 10086 del 2001 e, successivamente, con ordinanza n. 10679 del 2015, ha affermato il principio per cui, essendo il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, ai contratti conclusi tra un professionista e l’amministratore di condominio deve applicarsi la disciplina di tutela del consumatore.

Il concetto di fondo è nel fatto che l’amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali sono qualificabili come consumatori, essendo persone fisiche che operano per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Infatti, secondo la definizione di consumatore contenuta nel codice del consumo è consumatore o utente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

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