12 Dic Il terzo trasportato sul motociclo e l’onere della prova dei danni subiti

Con la sentenza n. 20654 del 13 ottobre 2016, la Corte di Cassazione, sez. III civile, ha statuito che “spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire”.

Ed infatti, il terzo trasportato che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 del n. 209 del 2005, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito dell’occorso ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141.

Questa regola di riparto dell’onere probatorio è stata seguita dal giudice di merito che ha rigettato la domanda risarcitoria perché ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del conducente come sostenuto col ricorso, bensì del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore in questione (trasportata su un motociclo) fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata.

Nella sentenza in commento, la Cassazione ripercorre e prescrive, ancora una volta, quali prove deve fornire il passeggero di un motorino, di una moto o di uno scooter:

  • di essersi trovato, quale terzo trasportato, a bordo della moto, del motorino o dello scooter;
  • che tale veicolo sia caduto provocando quindi la caduta del passeggero;
  • che quest’ultimo abbia riportato lesioni;
  • che tali lesioni siano state causate appunto dall’incidente stradale e non da altre cause estranee all’occorso.
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