14 Ott La cessione del diritto d’autore
La creazione di un’opera artistica o industriale, frutto del talento creativo e dell’intelletto umano, è tutelata come opera d’ingegno dal Codice Civile e dalla legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni. Infatti, se da un lato il Codice Civile, all’articolo 2575, ne individua le categorie di appartenenza, la legge sul diritto d’autore si preoccupa di regolare la tutela dell’opera di ingegno durante il corso della sua esistenza e nei rapporti tra l’autore che l’ha creata e i soggetti che intendono entrarne in possesso o utilizzarla.
L’opera di ingegno possiede una natura ibrida: da un lato è frutto dell’abilità creativa umana e genera diritti morali, dall’altro è un bene immateriale e come tale genera diritti patrimoniali che, insieme ai primi, formano la proprietà intellettuale oggetto di regolazione e tutela del diritto d’autore. Questa sua natura ibrida divide l’opera di ingegno in due parti: una alienabile e l’altra non alienabile. In pratica, ci sono alcuni diritti che non possono essere ceduti a terzi.
I diritti morali di un’opera d’ingegno tutelano la personalità e la reputazione dell’autore, la paternità e la gestione dell’opera. Grazie ai diritti morali, regolati dagli articoli 20-24 della Legge sul diritto d’autore n. 633/41, l’autore può decidere se e quando condividere la propria opera (diritto di inedito) o ritirarla dal commercio (diritto di pentimento) e di rivendicarne la paternità in qualsiasi momento, anche in caso di precedente divulgazione sotto pseudonimo o nome d’arte (diritto di paternità). Inoltre, può opporsi a modifiche e rielaborazioni dell’originale (diritto all’integrità dell’opera), tranne nel caso di opere di architettura soggette a leggi di edilizia e pubblica sicurezza. Tutti i diritti morali appartengono all’autore in perpetuo e pertanto sono inalienabili, ovvero non è possibile cederli in nessun modo o forma.
I diritti patrimoniali, regolati dagli articoli 12-18 della Legge sul diritto d’autore, sono indipendenti tra loro e comprendono il diritto di pubblicazione, riproduzione, rappresentazione ed esecuzione; il diritto di comunicazione, pubblicità e diffusione; il diritto di trasposizione, trascrizione e traduzione. Per loro natura i diritti patrimoniali sono alienabili, ovvero l’autore che ne dispone in forma esclusiva può decidere di sfruttarli direttamente o cederli, tutti o in parte, a terzi in cambio di un equo compenso.
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