25 Mar La fideiussione assicurativa. Che cos’è e cosa garantisce. La distinzione tra Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva.

La fideiussione assicurativa è una polizza che si stipula al fine di garantire l’adempimento di un’obbligazione. Infatti, nell’eventualità in cui il debitore principale non sia in grado di adempiere nei confronti del creditore, quest’ultimo verrà ugualmente soddisfatto dall’assicurazione, la quale interviene a tutela dell’assicurato a fronte di un obbligo assunto dal contraente. Quindi siamo in presenza di un contratto che coinvolge ben tre parti: il contraente, l’assicurazione e il beneficiario.

Le polizze fideiussorie possono essere emesse sia per garantire un’obbligazione di dare che un’obbligazione di fare.

Con riferimento alla prima tipologia, il contraente chiede di garantire una fornitura, piuttosto che una dazione di denaro. Nel secondo caso, invece, viene garantita la corretta realizzazione dell’opera che il contraente dovrà eseguire.

Nel vasto mondo della fideiussioni assicurative sempre maggior rilievo stanno assumendo quelle necessarie per la partecipazione alle gare di appalto, dove la richiesta è duplice.

Ovvero, è richiesta sia la sottoscrizione di una “cauzione provvisoria” per garantire l’impegno alla partecipazione alla gara a corredo dell’offerta, sia una “cauzione definitiva” che, in caso di aggiudicazione della gara, andrà poi a garantire la fase dell’esecuzione del contratto aggiudicato.

Il primo contratto, la cauzione provvisoria, serve a garantire al committente (stazione appaltante –colui che indice la gara – beneficiario) che il concorrente sia in possesso di tutti requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e, nel caso in cui quest’ultimo sia aggiudicatario, contiene anche l’impegno, da parte dell’assicurazione, di emettere la successiva cauzione definitiva.

Il secondo contratto invece, ovvero la cauzione definitiva, garantisce la corretta esecuzione dei lavori ed è prestata solitamente nella misura del 10% dell’importo a base d’asta e può essere ridotta in presenza di particolari requisiti e/o certificazioni di qualità al 2% dell’importo a base di gara.

Occorre precisare che entrambi i contratti operano in deroga agli artt. 1944 e 1957 c.c., pertanto non è previsto il beneficio della preventiva escussione ma possono essere escussi direttamente a semplice richiesta.

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