19 Lug La liquidazione del compenso del difensore d’ufficio e le spese di recupero credito

Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi professionali da parte del giudice.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 15006/2021 accogliendo il ricorso di un legale e dando seguito a un orientamento maggioritario formatosi in seno alle sezioni penali.

L’avvocato aveva dapprima proposto opposizione innanzi al Tribunale contro il provvedimento che aveva liquidato i compensi maturati per l’attività professionale svolta quale difensore d’ufficio in un processo penale, e successivamente all’esperimento della procedura volta al recupero del credito nei confronti dell’assistito. In particolare, il Giudice, discostandosi dall’interpretazione del Giudice di legittimità, aderiva ad altro e più risalente orientamento che esclude la rimborsabilità di tali spese in assenza di una norma che espressamente lo preveda.

Secondo tale interpretazione, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, la volontà della legge sarebbe quella di assicurare il rimborso solo degli onorari e delle spese maturati però nel procedimento penale cui afferisce la richiesta di liquidazione. Unico vantaggio accordato sarebbe la sola esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali.

Di diverso avviso la Cassazione che, quanto al diritto del difensore che richieda la liquidazione del compenso ex art. 116 ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, afferma che la soluzione negativa offerta dal Tribunale sia in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di legittimità, che, superando le inziali incertezze, ha sposato la soluzione favorevole alla tesi del ricorrente.

Anche di recente è stato, infatti, affermato che il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass. n. 22579/2019).

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