04 Dic La prova delle microlesioni non va fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale.
È il principio che è stato confermato dalla recentissima ordinanza n. 5820 del 28/02/2019 resa dalla III^ Sezione Civile della Suprema Corte.
Assistiamo infatti ad un’esaltazione della figura del medico legale, il quale viene ricoperto di maggiori responsabilità, dovendo giustificare, alla luce di specifici criteri medici, le lesioni effettivamente patite dalla persona, anche se non comprovate dal relativo accertamento strumentale.
Con la Sentenza 1272 del 19/01/208 gli Ermellini avevano già precisato che: ”l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.
Pertanto saranno legittimamente risarcibili tutti quei danni che, anche se non strumetalmente dimostrati, sono stati accertati in base ad una diligente ricostruzione medico – legale, poiché è soltanto l’accertamento medico-legale a stabilire se, e in che misura, esite e persiste la lesione.
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