26 Mag La suprema corte torna sul danno da perdita del rapporto parentale e la prova della relazione affettiva
Già da alcuni anni la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) non può̀ ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare.
Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7191 del 10.04.2015. Il caso era particolare, perché i ricorrenti erano la moglie ed i figli di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale e tuttavia la vittima, prima del decesso, si era già allontanata dal nucleo familiare e non conviveva più né con la moglie, né con i figli. La Corte di Appello di Milano aveva liquidato a ciascuno dei congiunti la somma di Euro 150.000,00 ciascuno sulla scorta di quanto previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
I ricorrenti lamentavano che la curia milanese avesse applicato i valori tabellari “minimi”, senza tenere conto del fatto che nella specie si trattava della distruzione di una famiglia legittima e che, dunque, in quanto tale, non era necessaria alcuna prova ulteriore circa i rapporti affettivi esistenti tra i familiari.
La Corte di Cassazione ha recisamente respinto tale impostazione semplicistica, rifiutando qualsivoglia automatismo. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che la situazione di famiglia “non è necessariamente significativa, ben potendo anche nell’ambito della famiglia legittima sopraggiungere separazione personale, legale o di fatto: quanto meno la dimostrazione che, nonostante la lontananza, la vittima intratteneva rapporti con la moglie e con i figli, avrebbe dovuto essere offerta … Né i ricorrenti dimostrano di avere quanto meno dedotto il peculiare danno subìto dai figli in relazione alla giovane età, al fine di graduare in proporzione l’entità del risarcimento, sì da poter giustificare le censure rivolte in questa sede alla sentenza impugnata, per non avere tenuto conto di tale circostanza …”.
Quindi, nessun pregiudizio non patrimoniale ulteriore e/o ad personam allorquando, tenuto conto delle circostanze concrete, difetti del tutto la prova di un vero e solido rapporto affettivo tra la vittima di un sinistro stradale e i prossimi congiunti.
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