15 Feb La trascrizione sull’immobile dell’ordinanza di assegnazione della casa familiare.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale individua una posizione di “detenzione qualificata” a favore del coniuge assegnatario. Tale diritto è naturalmente opponibile al terzo che abbia acquistato successivamente una posizione giuridica incompatibile con quella del coniuge assegnatario.
Il medesimo provvedimento di assegnazione è opponibile altresì al terzo acquirente in data successiva per 9 anni dalla data di assegnazione, indipendentemente dal fatto che il provvedimento giudiziale sia stato o meno trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Occorre precisare che l’assegnazione della casa familiare ha esclusivamente il fine di garantire l’habitat familiare e non certo quello di assistenzialismo in favore di uno di due coniugi.
Una volta ottenuto il provvedimento di assegnazione della casa familiare, il coniuge beneficiario può procedere alla trascrizione del titolo presso la conservatoria dei registri immobiliari ovvero provvederà a dare pubblicità a quanto accaduto.
L’assegnazione vincola la destinazione dell’immobile, preservando l’ambiente familiare dove figli minori e non sono cresciuti e continuano a crescere.
Abbiamo detto che il titolo di assegnazione può essere comunque opponibile ai terzi per 9 anni successivi anche se non trascritto presso la conservatoria dei registri, ma questo è possibile solo a due condizioni:
- esistenza di figli minori;
- esistenza di figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa.
Infine occorre precisare che proprio alla luce della sua funzione neanche la morte del coniuge assegnatario può far venir meno gli effetti del provvedimento.
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