30 Ago Le società offshore: luoghi comuni e realtà effettive
Ultimamente si tende a riferire la denominazione “società offshore” a tutte quelle imprese estere che usufruiscono di condizioni fiscali favorevoli; in realtà una società offshore non è altro che un’impresa costituita in un paese estero, registrata come persona giuridica all’interno della giurisdizione in cui è stata fondata. Il domicilio dei fondatori deve essere esterno a suddette giurisdizioni e la maggior parte degli affari di questo tipo di società devono essere trattati al di fuori della giurisdizione in cui sono state costituite.
Contrariamente ai più famosi luoghi comuni che vedono le società offshore nelle classiche isole tropicali (Bahamas, Isole Vergini, Vanuatu ecc.), esistono anche altri grandi stati che offrono l’opportunità di fondare società a tassazione agevolata, tra questi ricordiamo il Regno Unito, la Nuova Zelanda, il Portogallo e l’Austria.
Da sempre i media e gli stessi governi degli stati “onshore” promuovono una visione piuttosto negativa, in termini di criminalità, dei paesi a fiscalità privilegiata perché, in quanto tali, attirano gli investimenti provenienti da stati a fiscalità ordinaria sottraendo loro risorse economiche.
Tuttavia è importante ricordare la pratica di costituzione di società offshore è assolutamente legale per ogni soggetto residente in qualsiasi stato, nonostante si tratti di un ammanco fiscale causato ai cittadini di un paese a fiscalità ordinaria.
Il primo vantaggio della fondazione di una società offshore è la riduzione dell’imposizione fiscale, ma non è l’unico. Se si configura opportunamente la società si può godere di ulteriori vantaggi come protezione del patrimonio, semplificazione della burocrazia, ottimizzazione dei costi e riservatezza.
Inoltre grazie alla costituzione di società offshore è possibile:
- Diminuire i costi della mano d’opera: la delocalizzazione permette di acquisire risorse umane in un Paese in cui il costo della mano d’opera è inferiore e la tassazione è favorevole.
- Agevolare la distribuzione: grazie all’informatizzazione delle aziende e alla globalizzazione è possibile dislocare le sedi aziendali trovando una posizione in diversi mercati così da poter essere più competitivi.
- Proteggere gli asset patrimoniali: le società estere permettono la protezione degli asset poiché sono un mezzo per la costituzione di trust. Spesso le società offshore sono destinatarie di asset immobiliari e le loro azioni venono destinate in trust.
- Creare una pianificazione fiscale: grazie al transfer pricing tra società collegate, multinazionali o facenti parte di un gruppo, è possibile agevolare fiscalmente tutte le sedi societarie che risiedono nei Paesi con imposte più alte.
Nell’arco dell’ultimo periodo sono state apportate modifiche ai sistemi fiscali di alcuni stati esteri che mirano a regolamentare e aggiornare gli standard nazionali. In Repubblica Ceca, ad esempio, l’Amministrazione finanziaria punta a ridurre i costi di conformità per i contribuenti che praticano il transfer pricing per transazioni infragruppo attraverso una circolare che, di fatto, parifica la situazione nazionale con gli standard internazionali.
Situazione simile in Ungheria. Il Ministero dell’economia ha emesso un decreto col quale riduce gli oneri relativi al transfer pricing modificando gli esoneri dalla predisposizione della documentazione obbligatoria dei prezzi di trasferimento validi fin’ora. Altra importante modifica riguarda la modalità di calcolo del tetto massimo di valore delle transazioni infragruppo: il valore limite sarà calcolato per singolo anno d’imposta e non più cumulando il valore delle transazioni anno per anno.
Anche l’Ocse, prima fermamente contraria al safe harbour, ha mutato la propria posizione attraverso una revisione per migliorare gli aspetti amministrativi del transfer pricing riducendo gli oneri per i contribuenti. Tra i vantaggi del safe harbour l’Ocse include: maggiore certezza poiché sarà sufficiente soddisfare le condizioni di ammissibilità e le regole del safe harbour per vedere accettato il prezzo delle transazioni infragruppo dall’Amministrazione fiscale; le stesse Amministrazioni fiscali potranno dedicare le proprie risorse a transazioni e contribuenti più ad alto rischio poiché i casi a minor rischio saranno regolati dal safe harbour stesso; se beneficiari del safe harobur, gli oneri di conformità relativi alla determinazione e alla documentazione dei prezzi di trasferimento vengono notevolmente semplificati e ridotti e, ovviamente, tali vantaggi aumentano al diminuire del rischio per l’Amministrazione fiscale.
No Comments