12 Ott Le voci di danno della condotta riparatoria ex art. 162 ter c.p. in riferimento alle truffe assicurative.
Il nuovo art. 162 ter c.p., recante la disciplina della “estinzione del reato per condotte riparatorie”, potrebbe risultare potenzialmente dannoso per le Compagnie assicurative ove il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla congruità del risarcimento ai fini dell’estinzione del reato di cui all’art. 642 c.p., non venisse posto in condizione di conoscere con esattezza la totalità delle voci volte alla corretta quantificazione del danno.
In particolare, le voci di danno da tenere in considerazione affinché una condotta possa dirsi effettivamente riparatoria riguardano sia i profili del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.
Segnatamente, tra le voci di danno di immediata individuazione possiamo distinguere gli importi versati a titolo di risarcimento del danno e il costo aziendale di gestione della pratica di sinistro (inteso come danno economico relativo all’istruzione interna della pratica e al successivo passaggio presso le Aree Antifrode della Compagnia assicurativa, così come quantificato dall’Ufficio predisposto alla contabilità).
Occorrerà poi prendere in considerazione le spese sostenute dalla Compagnia per procedere agli accertamenti necessari all’istruzione della pratica (es. perizie, visite medico-legali, relazioni investigative, ecc.) e le spese legali sostenute per l’attività relativa alla tutela della Compagnia in sede penale, nonché per l’attività necessaria a resistere alle richieste risarcitorie eventualmente avanzate in sede civile (tali spese andranno naturalmente ad aumentare in base alle fasi di giudizio).
Infine, non si potrà prescindere dal considerare il danno al patrimonio immateriale della Compagnia assicurativa, inteso quale indebolimento di immagine commerciale e offesa alla reputazione aziendale.
Pertanto, onde poter garantire una maggiore tutela della Compagnia assicurativa nelle ipotesi applicative della normativa in esame, le voci in questione dovranno essere adeguatamente evidenziate al fine di evitare la loro esclusione dalla valutazione della condotta riparatoria rimessa all’apprezzamento del Giudice.
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