07 Ott Legittimo il trasferimento di beni immobiliari a seguito di accordo raggiunto in sede di separazione consensuale o divorzio senza notaio.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21761/2021). Legittimo il trasferimento di beni immobiliari a seguito di accordo raggiunto in sede di separazione consensuale o divorzio senza notaio.
Con il seguente principio di diritto:” Le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n.21761/2021 hanno dato il via libera al trasferimento immobiliare concordato in sede di separazione e divorzio senza dover rogitare in sede notarile.
Precisano le Sezioni Unite che in sede di separazione o divorzio, è indispensabile che l’atto traslativo contenga gli elementi previsti a pena di nullità, ma non è rilevante che sia il notaio il soggetto che roga l’atto.
Pertanto necessariamente dovranno essere prodotti, in allegato all’accordo con il quale si dispone il trasferimento, i seguenti elementi:
- identificazione catastale
- riferimento alle planimetrie depositate in catasto
- dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Spetta dunque alle parti presentare al cancelliere tutta la documentazione richiesta a pena di nullità e necessaria al compimento delle opportune verifiche ipocatastali da parte del cancelliere. A tal fine, Le Sezioni Unite invitano i singoli uffici giudiziari, in accordo con i Consigli dell’Ordine, a redigere dei protocolli per indicare alle parti e ai loro difensori la documentazione da produrre.
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