06 Mar L’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento? Nessun problema, ci pensa direttamente il datore di lavoro.

L’art. 8 comma 3 della Legge sul Divorzio (L.898/1970) offre la possibilità all’ex coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento di vedersi corrisposta la somma direttamente dal datore di lavoro del coniuge obbligato alla corresponsione.

Sostanzialmente,  nei casi in cui si verifica  un ritardo nella dazione delle somme superiore a trenta giorni, il creditore può rivolgersi direttamente al datore di lavoro dell’ex coniuge o a chiunque sia tenuto a corrispondere periodicamente a quest’ultimo somme di denaro, invitandolo a versare direttamente a lui le somme dovute a titolo di mantenimento.

Il creditore, a mezzo del proprio procuratore, scavalcando lo strumento processuale dell’esecuzione, può mettere in atto la predetta procedura con la quale si concretizzano, per molti aspetti, gli effetti propri del pignoramento presso terzi.

La procedura è molto semplice.

Il procuratore previamente deve procedere con la messa in mora dell’ex coniuge inadempiente al versamento dell’assegno divorzile per almeno trenta giorni. Successivamente potrà essere notificato al terzo il provvedimento con il quale è stato stabilito l’obbligo di versamento delle somme a titolo di mantenimento, con espresso invito a procedere al pagamento nei confronti del creditore.

Naturalmente sul provvedimento notificato al terzo deve essere apposta la formula esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 475 cpc.

Se il terzo non ottempera al pagamento l’ex coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei confronti del terzo. In questo caso però, la legge impone un limite sul prelievo delle somme, infatti bisogna rispettare il limite della metà dell’importo dovuto al coniuge obbligato.

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