29 Ott Licenziamento: da quando decorre il termine per depositare il Ricorso?
Con la Sentenza n. 17197/2020, la Suprema Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla decorrenza del termine concesso al lavoratore licenziato, che abbia impugnato il licenziamento, di procedere, a pena di inefficacia della suddetta impugnazione, al deposito del ricorso innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Il caso origina dall’impugnazione, da parte di due lavoratori, del licenziamento a loro intimato dal datore di lavoro nell’ambito della procedura di mobilità attivata ex artt. 4 e 24 legge n. 223 del 1991. Nel costituirsi in giudizio, il datore di lavoro eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento e, comunque, nel merito l’infondatezza del ricorso.
Accolta l’eccezione del datore di lavoro innanzi al Tribunale e rigettato anche l’interposto appello da parte dei lavoratori – per aver la Corte d’Appello osservato che l’impugnativa del licenziamento, avvenuto in via stragiudiziale, era divenuto inefficace ai sensi dell’art. 6 legge n. 604 del 1966 come modificato dall’art. 32, comma 1, legge n. 183 del 2010, non avendo i lavoratori provveduto al deposito del ricorso giudiziale nel rispetto del prescritto termine di 180 giorni, decorrente alla data di invio della lettera di impugnazione extragiudiziale e non da quella relativa alla ricezione da parte del datore di lavoro – i lavoratori ricorrevano in Cassazione.
Il motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte la quale infatti si è così pronunciata riconfermando dunque, un precedente orientamento maggioritario “il termine di decadenza, previsto dall’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal primo comma dell’articolo citato e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni” (cfr. Cass. n. 23890 del 2018, Cass. n. 20666 del 2018, Cass. n. 12352 del 2017, Cass. n. 17165 del 2016, Cass. n. 21410 del 2015, Cass. n. 20068 del 2015, Cass. n. 17373 del 2015; Cass. n. 5717 del 2015).
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