10 Dic L’invito a visita medico-legale inviata dal liquidatore non interrompe la prescrizione
Con la sentenza n. 13184 del 2015, emessa dalla III Sezione civile, la Corte di Cassazione torna sul tema dell’interruzione della prescrizione per avvenuto riconoscimento del diritto, evidenziando la necessità che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia la facoltà di disporre del diritto, e non già da un terzo, e che tale riconoscimento sia univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto.
Nel caso esaminato, la Corte specifica concretamente che il semplice invito al danneggiato di sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza giuridica che vorrebbe attribuirgli il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione, certamente non incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza – dichiarativa della prescrizione del diritto attoreo – e della sentenza di rigetto del gravame da parte della competente Corte d’appello.
Esaminati i giudizi, la Corte di Cassazione deduce chiaramente che il riconoscimento deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso “laddove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato”.
Da un punto di vista più prettamente giuridico, la Corte precisa che, alla richiesta di sottoporre il danneggiato a visita medico-legale, inviata dal liquidatore, non si può certamente attribuire il carattere di un riconoscimento del diritto del danneggiato ad ottenere l’indennizzo richiesto, anche perché, a norma dell’art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, cioè da un soggetto che abbia i necessari poteri dispositivi del diritto.
Sottolinea, peraltro, come la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisca apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, sia insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici ed errori giuridici.
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