07 Apr Liquidazione dei danni in ambito RCA e Covid-19

Le disposizioni restrittive emanate dal Governo al fine di contenere il drammatico diffondersi nel nostro Paese del contagio da virus Covid – 19, offrono uno spunto per una breve riflessione in tema di liquidazione dei danni da circolazione stradale da parte delle Compagnie assicuratrici.

Come confermato dal DPCM del 23 marzo 2020, l’attività degli assicuratori è considerata essenziale e non è dunque soggetta alle chiusure imposte dal Governo.

E’ pur vero tuttavia, che tali disposizioni vanno contestualizzate e dunque, non appare ragionevolmente possibile ritenere che le Compagnie assicurative, finchè durerà l’emergenza sanitaria, possano operare a ranghi completi e in tutti i settori.

Ciò per due evidenti ragioni:

  • in primo luogo, la tutela dei lavoratori del comparto, per i quali viene agevolato lo smartworking al fine di evitare contatti tra le persone, in modo da arginare la diffusione della pandemia;
  • in secondo luogo la tutela della salute pubblica, evitando dunque di indurre assicurati e danneggiati da sinistri, ad effettuare spostamenti affatto urgenti e sicuramente differibili.

Tale ultimo rilievo, sembra particolarmente significativo in tema di liquidazione dei danni da RCAuto.

L’art. 148 Codice delle Assicurazioni Private prevede che in caso di sinistro stradale l’assicuratore, a seguito della richiesta di risarcimento dei danni, abbia un termine di 60 giorni (ridotto a 30 in presenza di modulo CID sottoscritto da entrambi i cconducenti), per formulare una congrua e motivata offerta risarcitoria per quanto concerne i danni materiali, e un termine di 90 giorni nel caso in cui dal sinistro stradale siano derivate lesioni.

Nell’ambito di tale spatium deliberandi, l’assicuratore svolge i propri accertamenti e dunque, verifica tramite i propri periti fiduciari i danni materiali riportati dai veicoli e, mediante i propri medici-legali, l’entità delle lesioni patite dai danneggiati e degli eventuali postumi invalidanti residuati.Ebbene, se per i danni materiali (anche se non tutti), sembra eventualmente possibile una stima di massima sulla base della documentazione fotografica, ben diversa appare la questione inerente le lesioni, che richiedono l’espletamento di visite medico-legali che in questo momento, per i motivi di cui si è detto, non possono essere affrontate, perché imporrebbero pericolosi contatti tra le persone.

In un simile contesto, sembra piuttosto evidente che nel ramo RCA, difficilmente gli assicuratori riusciranno a rispettare i termini di cui al predetto art. 148 CdA e che dunque, considerando lo stato di emergenza e l’interesse superiore alla tutela della salute, le scadenze per l’invio delle offerte liquidative debbano ritenersi “congelate” e/o quanto meno differite, senza pregiudizio (anche in ottica di reclami IVASS), per gli assicuratori.

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