21 Mag Lo scudo penale per le vaccinazioni – disciplina sanzionatoria per la violazione delle misure anti-covid

Il 1° aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Tra le disposizioni contenute nel decreto vi è una norma che – in funzione di “scudo” – disciplina la «responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2», meglio specificato all’art. 3 del d.l. 44/2021, che recita: “per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”

L’art. 1 c. 7, di nuova introduzione, estende alle nuove misure di contenimento del virus, in vigore dal 7 aprile al 30 aprile 2021, alla disciplina sanzionatoria amministrativa di cui all’art. 4 d.l. 19/2020.

La norma introduce un meccanismo di esclusione della punibilità in relazione alle ipotesi di omicidio o lesioni colpose verificatesi «a causa» della inoculazione di un vaccino anti Covid-19; a tale esimente il decreto governativo affianca ulteriori novità in materia di vaccinazioni, fra le quali si segnala in particolare l’introduzione di un obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, assistito – in caso di inottemperanza – da misure che possono portare all’assegnazione a diverse mansioni ovvero alla sospensione della retribuzione.

L’efficacia esimente deriva dalla riconosciuta conformità della condotta dell’agente rispetto alle indicazioni provenienti dalle autorità competenti in ordine allo svolgimento dell’attività rischiosa consentita.

Tale norma inibisce completamente la possibilità di un rimprovero colposo in caso di eventi infausti: l’art. 3 infatti, a differenza di quanto era previsto in molte delle precedenti proposte di “scudo” per il personale sanitario, non circoscrive la responsabilità penale alle sole ipotesi di «colpa grave».

Il presupposto per l’operatività dell’esimente in parola è l’accertamento della sussistenza di un nesso causale fra l’evento morte o lesioni e la somministrazione di un vaccino Covid-19: soltanto in questo senso può farsi riferimento ai «fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2».

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