14 Ott L’operatività della polizza RCA si estende anche alle aree private.
È quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 21938 del 30 luglio 2021 con la quale gli Ermellini, riprendendo una annosa questione, hanno precisato che l’obbligo di assicurazione della RCA si estende anche all’ipotesi di circolazione in aree private.
In verità, già nel 2015 le Sezioni unite erano intervenute per affermare che rientrava nella copertura della polizza RCA anche il sinistro causato da un veicolo fermo, o che comunque non stava in quel momento, circolando chiarendo, quindi, che anche la sosta poteva rientrare nel concetto di circolazione.
Orbene sulla scia di tale orientamento, nella citata Sentenza, gli Ermellini fanno un salto avanti adottando una interpretazione “estensiva” dell’art. 2054 c.c. e di conseguenza anche delle norme in materia assicurativa, alla circolazione nelle aree private, di qualunque genere, aperte al pubblico o recintate.
A rilevare, spiega la Cassazione, “non è il “luogo di circolazione” del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, né il tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga la circolazione, ma solo che il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”: tale utilizzo determina una “pericolosità e un rischio abituale, che devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria RCA, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli (o stazioni) in un cortile privato piuttosto che sulla pubblica via”.
L’unico caso in cui la copertura non opera, pertanto, è “l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private”, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada.
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