09 Dic Maxi Emendamento e legge di stabilità per il 2012: modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione della giustizia
Riassumiamo di seguito le modifiche al codice di procedura civile riportate nell’articolo 27 del Maxiemendamendo. Ricordiamo che l’obiettivo specifico delle modifiche è rendere più rapido lo svolgimento dei procedimenti d’appello.
In particolare, si interviene sull’articolo 283 c.p.c, il quale prevede che il Giudice d’appello, quando sussistono gravi e fondati motivi, sospenda in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se la sopra citata istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Si introduce poi la modifica dell’articolo 350 c.p.c., prevedendo – ferma restando la regola generale della trattazione collegiale della causa – che il presidente del collegio possa delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti del collegio, mentre il nuovo art. 351 c.p.c. disciplina che sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado il Giudice dell’appello provveda con ordinanza nella prima udienza.
Inoltre, sempre allo scopo di ridurre i tempi del contenzioso e della definizione delle controversie, si interviene sull’articolo 431 c.p.c. con riferimento alla disciplina dell’esecutorietà della sentenza di primo grado nel processo del lavoro.
Le sanzioni stabilite con queste nuove disposizioni rispettano il principio secondo cui l’accesso al sistema della giustizia deve essere improntato a legittimità, legalità e fondatezza, senza essere distorto per il perseguimento di risultati non conformi al dettato normativo e alla necessità di garantire e tutelare gli interessi delle parti sociali.
Parimenti viene introdotta, all’art. 445 c.p.c., l’ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativamente ai procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità. All’art. 445 bis si statuisce che la sentenza pronunciata all’esito del conseguente giudizio è inappellabile.
Il comma 2, infine, stabilisce che le disposizioni introdotte dal presente articolo entreranno in vigore decorsi trenta giorni dal 1° gennaio 2012, data di promulgazione della legge di stabilità 2012.
No Comments