03 Mar OCTO-UNIBOX (cd. scatola nera) vince la sua prima battaglia proprio nella terra delle “frodi assicurative”: il Mezzogiorno

  • Giudice di Pace di Napoli, Sezione V- dott.ssa Campese – sentenza numero 371/2017, depositata il 9 gennaio 2017

“ Sul veicolo __________ di proprietà della convenuta, alla data del 25/09/2014, era installato sistema satellitare elettronico OCTO-UNIBOX (cd. scatola nera) il quale non ha registrato alcun evento crash mentre l’autovettura circolava, come sostenuto dall’attore che l’incidente si verificava mentre i veicoli erano in movimento”.

A seguito dell’introduzione della Black – box (cd. scatola nera) – art. 32 comma 1-bis e 1-ter, D.l. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n. 27 – nell’agosto 2016 è stato approvato dalla Commissione Industria del Senato un emendamento al ddl Concorrenza (provvedimento S 2085), collegato alla manovra economica del 2015 in base al quale, entro un anno dall’entrata in vigore del detto ddl il Governo dovrà adottare uno o più decreti attuativi “diretti all’installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette scatole nere o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione Europea”: da mera facoltà ad obbligo per i gli automobilisti, di installare sui propri veicoli i dispositivi della Scatola Nera!

I vantaggi per gli utenti sono legati:

  • alla previsione di sconti obbligatori sulle tariffe RC – auto per chi monta la scatola nera, e a deciderne l’entità saranno le stesse compagnia;
  • alla previsione di un “trattamento di favore” per l’assicurato che abbia montato la scatola nera, rispetto agli altri assicurati, per quanto concerne gli incrementi del premio e l’assegnazione di una classe inferiore di rischio, in caso venisse accertata la responsabilità dell’assicurato nella causazione di un sinistro;

Al completamento della manovra, un subemendamento chiarisce inoltre che “i costi di installazione, disinstallazione, abbonamento annuale, spese di frazionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa assicuratrice”.

La black – box, secondo uno studio recente dell’IVASS in Italia è già presente nel 15,6% dei contratti stipulati nel primo trimestre del 2016, a fronte del 13% nel primo trimestre 2015 e del 12,2% del primo trimestre 2014 e, sicuramente, colpisce che l’installazione del dispositivo della scatola nera è maggiormente diffuso nelle province in cui il prezzo della RC auto è più elevato; le prime cinque per diffusione sono: Caserta, Napoli, Catania, Reggio Emilia e Salerno con percentuali sul totale dei contratti compresi in una forbice tra il 46% ed il 31%.

E mentre il ddl non è entrato ancora nell’agenda dei lavori di Palazzo Madama, a causa dei dubbi riguardanti la privacy degli assicurati, negli Uffici giudiziari, si intravedono gli effetti positivi della cd. “scatola nera” e proprio nella provincia dove si è registrata la maggior adesione degli utenti all’installazione della black – box non ancora obbligatoria.

Il ddl Concorrenza si è preoccupato di chiarire, infatti, il valore probatorio delle risultanze della black – box, disponendo che, quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nelle cause civili (evidentemente quelle di risarcimento del danno), dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Sarà, pertanto, difficilissimo, se non impossibile, controbattere all’evidenza della prova presentata con la scatola nera. Sarebbe, a tutto voler concedere, necessario chiedere una consulenza tecnica d’ufficio che dimostri che l’apparecchio non era in grado di registrare i dati del sinistro per sua manomissione o non corretto funzionamento.

Le scatole nere potranno essere potabili anche nel caso di sottoscrizione, da parte dell’assicurato, di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici. Tale interoperabilità sarà garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione.

L’assicurato avrà il divieto di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione di tale divieto la conseguenza è la mancata applicazione della riduzione del premio in caso di sinistro (per come sopra visto). Se l’assicurato ha già goduto della riduzione del premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata. Fatte, comunque, salve le sanzioni penali per il comportamento fraudolento ai danni dell’assicuratore.

I predetti effetti non riguardano qualsiasi dispositivo elettronico detto “scatola nera”. Perché la scatola nera possa produrre i vantaggi appena elencati è necessario che presenti le caratteristiche tecniche stabilite dalla legge.

Il Giudice di Pace di Napoli, infatti, con la sentenza in epigrafe, ha integralmente rigettato la domanda di parte attrice sulla base delle nostre difese, fondate sul valore probatorio delle risultanze della scatola nera installata sul veicolo del presunto responsabile civile non smentite dal presunto danneggiato.

È, forse, terminata l’era dei messivi tentativi di frode perpetrati nei confronti delle compagnie assicurative?

Vi aggiorneremo!

 

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