14 Set Responsabilità in caso di investimento del pedone investito due volte
In caso di investimento di un pedone, ex art. 2054 c.c., per l’attribuzione della responsabilità risarcitoria vige la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; non applicandosi, invece, la regola del concorso di colpa paritario tra i due soggetti coinvolti nel sinistro, ex art. 2054 c.c., secondo cui “si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” in quanto questa norma vale soltanto nel caso di scontro tra veicoli, non tra un veicolo ed un pedone.
Quindi, la responsabilità per il risarcimento dei danni provocati dall’investimento del pedone non è totale ed assoluta: la presunzione di colpa è relativa, e può essere superata dal conducente che dimostri di aver guidato con la necessaria prudenza e adottando tutte le dovute cautele.
Il conducente investitore potrà andare esente dalla responsabilità risarcitoria, ed anche da quella penale, se prova di aver posto in essere tutte le azioni possibili per evitare l’impatto o di essersi trovato nell’impossibilità di compiere manovre d’emergenza utili ad evitare l’incidente.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, afferma che “il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili” (Cass. sent. n. 16694 del 3.5.2021).
Nel caso di pedone investito due volte, invece, la condotta del pedone diventa marginale in quanto bisogna ripartire la responsabilità tra i due o più conducenti che hanno investito la medesima vittima, in quanto occorre esaminare le rispettive condotte di guida tenute dai guidatori dei veicoli coinvolti.
Il concetto fondamentale è che le norme di circolazione stradale si applicano separatamente a ciascuno di essi, ovviamente tenendo conto del tipo di veicolo condotto e del margine di visibilità a disposizione di ciascuno.
Di regola, il primo conducente sarà ritenuto responsabile, o corresponsabile, della causazione del sinistro, e dunque dei danni conseguenti, se ha circolato omettendo di moderare la velocità, o comunque procedendo senza la dovuta prudenza, cautela ed attenzione che quel tratto di strada richiedeva.
Ci sono, poi, tutti i possibili casi intermedi, dove l’incidenza causale di ciascun conducente è variabile, ma la responsabilità dovrà essere attribuita ad entrambi, in proporzione al contributo che ognuno ha apportato nel produrre le lesioni o la morte del pedone (Cass. sent. n. 24826 del 25.06.2021).
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