Rinnovo tardivo della polizza RCA? Cosa succede in caso di sinistro?

13 Gen Rinnovo tardivo della polizza RCA? Cosa succede in caso di sinistro?

E’ ormai noto ai più che dopo l’abolizione del tacito rinnovo della polizza RCAuto allo spirare della scadenza contrattuale, l’automobilista che decida di stipulare un nuovo contratto con altro assicuratore ha 15 giorni di tempo per provvedere e, nel corso di tale periodo la garanzia della polizza scaduta resta operativa. Ciò significa che se il veicolo assicurato dovesse rimanere coinvolto in un sinistro stradale nel corso di tale periodo, la polizza opererebbe.

Accade tuttavia piuttosto frequentemente – tanto più nell’attuale momento di crisi economica che attanaglia le famiglie – che l’automobilista non intenda affatto recedere dal contratto assicurativo ma voglia bensì attendere alcuni giorni prima di rinnovare la polizza, per mere questioni di liquidità. In tal caso il rinnovo successivo allo spirare dei 15 giorni di tolleranza ha dato adito a diatribe in quanto la giurisprudenza si è trovata ad affrontare casi in cui, a fronte di un sinistro stradale avvenuto durante l’operatività del periodo di tolleranza, la polizza risultava tuttavia rinnovata in un momento successivo alla scadenza dei 15 giorni. Come si dovrebbe comportare l’assicuratore in tal caso? Il pagamento tardivo del premio avrebbe effetti retroattivi sull’operatività della polizza oppure l’assicuratore potrebbe respingere il sinistro per carenza di copertura?

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23167 del 31.10.2014, ha chiarito la questione precisando che, una volta decorso il termine di tolleranza di quindici giorni dalla scadenza della polizza, la garanzia assicurativa cessa e l’eventuale pagamento successivo del premio ha efficacia solamente a partire dopo ventiquattro ore dallo stesso giorno del versamento; ciò significa che il versamento del premio ormai scaduto non comporta affatto l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo per il periodo di tolleranza.

Occorre però, distinguere due possibilità che possono comportare o meno il risarcimento del terzo danneggiato. Il primo caso è quello del mancato pagamento della prima rata del premio o del premio unico: in tale eventualità – come del resto già previsto dall’art. 1901 c.c. – il terzo danneggiato dovrà ogni caso essere risarcito in quanto fa fede il periodo di copertura assicurativa riportato sul contrassegno. Nel caso in cui invece il mancato pagamento riguardi il secondo o i successivi ratei del premio, l’interruzione della copertura è opponibile al terzo danneggiato che potrà rivolgersi solo ed esclusivamente al Fondo garanzia vittime della strada.

 

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