02 Apr SINISTRO FRA CICLISTA E PEDONE IN AREA PEDONALE APERTA. QUANDO E’ RESPONSABILE IL COMUNE?

Con l’ordinanza della Cassazione Civile, sez. III, n. 4160/2019, la giurisprudenza torna ad occuparsi della questione relativa ad un investimento fra pedone e ciclista in area pedonale aperta e, in specie, sulla eventuale responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c..

Nella vicenda specifica, il pedone travolto da un ciclista all’interno di un’isola pedonale chiedeva il risarcimento dei danni avverso l’Ente custode che non aveva provveduto a controllare la zona e ad apporre transenne per evitare l’accesso ai velocipedi.

A suo dire, difatti, nell’ambito della responsabilità da cose in custodia, rientrebbe quantomeno l’obbligo di apporre segnaletica atta a limitare la velocità o ad avvertire i pedoni della presenza di ciclisti.

In tali circostanze, tuttavia, è stata censurata la richiesta di risarcimento in capo all’Ente, posto che, nell’accertamento del nesso causale non va assolutamente trascurata la stretta correlazione fra la cosa in custodia e l’evento dannoso in concreto, ossia così come si è verificato, unitamente al resto delle circostanze che connotano il fatto.

Ne consegue che, la condotta dell’Ente custode potrà ritenersi causativa in concorso del danno allorchè non sia un mero elemento passivo o una semplice circostanza esterna fine a se stessa.

Pertanto, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare la sussistenza di una colpevole inerzia dell’amministrazione per non aver preso alcuna specifica iniziativa diretta a regolare e controllare il comportamento degli utenti, malgrado specifiche segnalazioni sull’anomalo e pericoloso utilizzo dell’area.

Con la citata pronuncia, quindi, si richiamano taluni consolidati principi statuendo, in particolare, che: “La responsabilità oggettiva ex art. 2051nc.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra pedone e ciclista all’interno di area pedonale non può a quest’ultima attribuirsi un siffatto ruolo causale per il sol fatto che l’incidente si sia verificato al suo interno; in tal caso, infatti, essa costituisce mero teatro o luogo dell’incidente, mentre la serie causale determinativa dell’evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce ”.

 

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