17 Mar Sospensione dei termini processuali ai tempi del Covid-19: l’atto di citazione ordinario

Come è noto, il c.d. “decreto Cura Italia ha confermato la sospensione di tutte le udienze civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, con conseguente rinvio d’ufficio a data successiva al predetto termine. Inoltre, è confermata la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (fatte salve le eccezioni previste in maniera specifica nel decreto).

Ovviamente i procedimenti ordinari, che rappresentano la stragrande maggioranza delle cause pendenti e non, sono quelli che vengono totalmente investiti dalla sospensione disposta. Tra gli altri, sono sospesi anche i termini procedurali, tra cui anche quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio.

Questa normativa di somma urgenza, è una novità assoluta nel nostro ordinamento e, per quanto concerne i procedimenti civili, può generare dubbi interpretativi. Nel caso di specie, vogliamo formulare qualche breve riflessione sull’atto di citazione in materia civile.

A nostro avviso, il decreto “Cura Italia” dovrebbe essere interpretato analogicamente facendo riferimento alla legge 742/1969, poi modificata dalla legge 162/2014, che disciplina la sospensione feriale delle udienze e dei termini dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

Ebbene, durante la sospensione feriale dei termini, non è preclusa la possibilità di notificare un atto di citazione introduttivo di un procedimento civile, ma ove ciò accada, sarà sospeso il termine di 10 giorni per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 165 c.p.c., così come sarà sospeso per il convenuto il termine per la costituzione di cui all’art 166 c.p.c..

Riteniamo che tali principi trovino applicazione anche per il decreto “Cura Italia” e che dunque non sia del tutto interdetta la possibilità di introdurre un giudizio civile. Tra l’altro, per quanto concerne le cause introdotte dinanzi ai Tribunali, pur essendo sospeso il termine per la costituzione dell’attore entro 10 giorni dalla notifica, e sebbene sia del tutto evidente che le norme “Covid19” relative alla restrizione degli spostamenti delle persone fisiche, impongano di non recarsi presso gli Uffici Giudiziari per il compimento di un atto non indifferibile (stante la sospensione), è pur vero che la causa potrebbe essere iscritta a ruolo da “remoto”, ossia mediante l’utilizzo del Processo Civile Telematico. Chiaramente, se anche la causa venisse iscritta in via telematica durante il periodo di sospensione disposto dal Governo, il termine di costituzione per il convenuto resterebbe comunque sospeso.

A tale ultimo riguardo, va osservato che chi volesse notificare un atto di citazione durante l’attuale periodo di sospensione, iscrivendo poi subito a ruolo la causa a mezzo Processo Civile Telematico, dovrebbe in ogni caso far decorrere il termine a comparire di 90 giorni, previsto dall’art. 163 bis c.p.c., dalla data del 15 aprile 2020, perché diversamente, l’atto di citazione risulterebbe affetto da nullità (seppur sanabile).

Ciò detto, poiché la sospensione disposta dal decreto “Cura Italia” ha comportato un’interruzione forzata e non prevedibile dell’attività giudiziaria ordinaria, bisogna anche considerare che attualmente esistono procedimenti civili regolarmente iscritti al ruolo prima del 9 marzo 2020, ma i cui termini per la costituzione del convenuto, ex art. 166 c.p.c., ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione 9 marzo/15 aprile 2020. In tali casi, si verificheranno due ipotesi:

  • se l’udienza di prima comparizione cade nel periodo di sospensione, essa verrà rinviata d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, in modo da consentire al convenuto di costituirsi secondo il termine di legge, tenendo conto della sospensione emergenziale di cui al decreto “Cura Italia”;
  • se l’udienza di prima comparizione è fissata in un giorno successivo al 15 aprile, che però non consenta al convenuto di fruire del termine di legge di cui all’art. 166 c.p.c. (perché ad esempio l’udienza è fissata al 22 aprile), la causa andrà necessariamente rinviata a nuova data, con salvezza dei diritti (presumibilmente ex art. 168 bis comma 5 c.p.c) in modo da consentire la tempestiva costituzione del convenuto.

L’ultima notazione riguarda le udienze di prima comparizione già fissate entro o a ridosso del periodo di sospensione, ma ai sensi dell’art. 168 bis comma 4 c.p.c.. In tal caso, come è noto, il termine di 20 giorni per la costituzione tempestiva, non decorre a ritroso dalla data dell’udienza così fissata, bensì dalla data indicata nell’atto di citazione dal notificante.

Ebbene, in tale ipotesi:

  • se l’udienza indicata nella citazione cadeva anteriormente al 9 marzo 2020 e l’udienza di prima comparizione è stata fissata dal giudice (a titolo esemplificativo) al 13 marzo 2020 ex art.168 bis comma 4 c.p.c., tale udienza verrà rinviata d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, ma non sarà necessario tenere conto del termine di cui all’art. 166 c.p.c., che è già regolarmente spirato prima del 9 marzo 2020;
  • se l’udienza indicata nella citazione cadeva anteriormente al 9 marzo 2020 e l’udienza di prima comparizione è stata fissata dal giudice (a titolo esemplificativo) al 16 aprile 2020 ex art.168 bis comma 4 c.p.c.,, non sarà necessario differire ulteriormente l’udienza, poiché il termine ex art. 166 c.p.c. è regolarmente spirato prima della sospensione del 9 marzo.
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