06 Ott Street photography: cos’è e come viene tutelata

In che modo la street photography può essere idonea a ledere il diritto all’immagine?

Occorre innanzitutto specificare che la lesione del diritto in esame può realizzarsi tanto al momento dello scatto quanto al momento della pubblicazione dello stesso. Fino a pochi anni fa non sussistevano particolari limitazioni al fotografare sconosciuti per strada o in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel senso che era generalmente possibile e senza adempiere ad alcuna formalità fissare l’immagine altrui su un qualunque supporto, fosse esso digitale o analogico. L’emanazione della legislazione a tutela della privacy ha però sovvertito questa opinione. Scattare una fotografia ad un soggetto, infatti, altro non è che una forma di trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 4 GDPR, il quale qualifica come trattamento una qualunque operazione applicata ai dati personali, come per esempio la raccolta, e specifica che ogni forma di trattamento deve essere subordinata al consenso della persona interessata, nel nostro caso della persona che si vuole ritrarre. In altri termini, la semplice attività del fotografare un certo soggetto dovrebbe essere subordinata al suo consenso il quale presuppone di certo una messa al corrente circa la volontà di effettuare lo scatto.

A questo punto, è lecito chiedersi quali possano essere gli interessi legittimi sopra menzionati attribuibili al fotografo e a questa domanda risponde l’articolo 85 del medesimo Regolamento: per il legislatore europeo le regole generali in materia di trattamento dei dati personali possono cedere il passo se sussistono esigenze ritenute preminenti, tra le quali rientra senza dubbio la libertà di espressione artistica del fotografo. Non a caso l’articolo 136 del Codice della Privacy, recependo il dispositivo europeo, afferma espressamente che il trattamento è lecito anche senza previo consenso se “finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria”.

Nel caso in cui, invece, il fotografo voglia ritrarre gli attimi di un evento pubblico quale una manifestazione, un corteo, ecc. non sembrano sussistere particolari limiti nell’esercizio della sua attività. I partecipanti all’evento pubblico infatti sono ben consapevoli di poter essere ritratti in immagini o riprese video per cui sembra possibile riscontrare un consenso implicito, interpretabile per comportamenti concludenti (ossia la partecipazione stessa all’evento), all’essere immortalati, del resto, sarebbe materialmente impossibile ottenere la liberatoria di tutti i partecipanti.

Premesso, quindi, che la regola generale è quella del consenso, anche in questo caso esiste un’importante deroga: tale causa di giustificazione non sussiste nel momento in cui l’immagine venga utilizzata in qualità di materiale pubblicitario o promozionale per eventi a pagamento o con finalità lucrative, quandanche tali eventi avessero un oggettivo valore didattico, culturale o artistico. Nel nostro caso, l’immagine altrui non potrebbe essere utilizzata per pubblicizzare un certo evento ovvero non potrebbe rappresentare materiale espositivo di una mostra fotografica a pagamento.

In definitiva, si può senz’altro affermare che lo street photographer può non chiedere il consenso all’acquisizione dell’immagine ovvero alla pubblicazione della stessa, sempreché ricorrano i presupposti individuati sia dalla legislazione sulla privacy, sia da quella sul diritto d’autore. In ogni caso, bisogna precisare che il diritto all’immagine non è inquadrabile in confini precisi e ciò lo dimostra l’indubbia mancanza di uniformità della relativa disciplina. Essendo, dunque, fondamentale una puntuale descrizione del caso concreto e una altrettanto puntuale contestualizzazione dei fatti, emerge una certa difficoltà nel rispondere alla domanda se la street photography leda il diritto all’immagine o meno. Ciò non toglie che il fotografo, sulla base di principi morali ed etici, possa decidere, anche se astrattamente autorizzato dalla Legge, di non scattare o pubblicare determinate fotografie ovvero di oscurare i volti delle persone coinvolte ovvero, ancora, di fare in modo che i volti non rientrino affatto nell’inquadratura.

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