14 Feb Cosa è un “trust” e come funziona?
Il trust, è un istituto giuridico anglosassone definito nell’art.2 della Convenzione dell’Aja come un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale, atto che si avvale di un disponente (settlor) che trasferisce un determinato patrimonio/bene di cui è proprietario ad un altro soggetto che può essere una persona fisica (trustee) o ad una società professionale (trust company). A seguito del trasferimento il trustee gode di tutti i diritti che aveva il disponente su quel patrimonio e lo gestisce come ne fosse proprietario.
Da una prima analisi è comprensibile come il principale beneficio derivante dal ricorso al trust consista nella possibilità di poter destinare una parte o tutto il proprio patrimonio, a discrezione del disponente, ad una certa destinazione per realizzare un proprio interesse. Si tratta, dunque, di un istituto versatile che trova terreno fertile nel diritto commerciale, familiare o delle successioni.
La particolare caratteristica di questo istituto di origine anglosassone risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di Common Law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti, nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.
Pur non essendo regolamentati dal diritto italiano, il trust è riconosciuto legittimo nella nostra legislazione in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 entrata in vigore il 1 gennaio 1992. Non essendo presente una normativa, in Italia la legge applicabile andrà scelta volontariamente dal disponente nell’ambito delle giurisdizioni che ammettano e disciplinano in modo specifico il trust.
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