29 Ago Dubai: branch o partecipata? Un’analisi giuridica

Come noto, lo svolgimento di un’attività economica all’estero da parte di un operatore economico italiano può essere effettuata attraverso l’apertura di una stabile organizzazione formale (nella prassi definita con il termine anglosassone di branch) ovvero attraverso la costituzione di una società in loco partecipata, integralmente o meno, dalla società madre italiana.

In alcuni casi, la normativa locale non consente la costituzione, da parte di un soggetto economico estero, di società operative da quest’ultimo integralmente controllate ma richiede la presenza, nella compagine sociale, di un socio locale che in alcuni casi deve detenere una partecipazione di maggioranza (almeno formale) nel capitale sociale della costituenda società.

La branch non costituisce un soggetto autonomo di diritto rispetto alla casa madre, benché essa sia assoggettata ad imposizione nello stato estero ove l’attività economica è esercitata. L’articolo 5 del modello OCSE, trasposto, in Italia nell’articolo 162 del Tuir, identifica la branch come “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”.

Con riferimento ad una stabile organizzazione di un’impresa italiana

all’estero, si evidenzia, sulla base di quanto sopra esposto (mancanza di autonomia giuridica della branch) che i costi, i ricavi ed, eventualmente, le rimanenze della stabile organizzazione divengono parte integrante del bilancio della società italiana e concorrono alla formazione del suo reddito imponibile. Dal punto di vista contabile, è previsto l’obbligo (articolo 14 del D.P.R. 600 del 1973) di rilevare i fatti di gestione relativi all’esercizio della stabile organizzazione, con determinazione separata dei risultati della gestione ad esse riferibili. Viene riconosciuto in Italia un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero

in via definitiva relativamente al reddito prodotto dalla stabile organizzazione (art. 165 del Tuir)

Non essendo la stabile organizzazione un soggetto giuridicamente distinto rispetto alla casa madre, non è generalmente prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sui profitti (netti) che sono attribuiti dalla stabile organizzazione alla propria casa madre, applicazione che, come vedremo è invece prevista – ma in taluni casi attenuata o eliminata in forza di apposite clausole pattizie – nel caso di distribuzione di

dividendi da parte di una controllata estera alla partecipante italiana.

Data la mancanza di soggettività giuridica della stabile organizzazione, a fronte della contabilizzazione dei profitti da questa generati, come differenza – positiva – tra ricavi e costi, si evidenzia che, qualora

la stabile organizzazione sia in perdita (differenza negativa tra ricavi e costi), essa

avrà una diretta rilevanza nei conti della casa madre italiana.Tra i vantaggi che ha la stabile organizzazione si può indicare la possibilità, prevista dall’articolo 12 del D.Lgsl. 446/1997, di scomputare dalla base imponibile della casa madre, la quota di reddito attribuibile alla stabile organizzazione situata all’estero.

Ciò, naturalmente, in conseguenza della diretta contabilizzazione delle componenti

positive e negative di reddito della stabile organizzazione nella contabilità della casa madre.

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