07 Ott Eliminata la indeducibilità dei costi “black list”

La lista nera dei paradisi offshore, per il fisco italiano, non esiste più. Le imprese e i privati potranno liberamente commerciare con società che offrono regimi fiscali vantaggiosi.

La misura era passata inosservata, ma una circolare dell’Agenzia delle Entrate, le ha dato piena attuazione ed ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi di stampa il cambiamento di rotta in tema di fiscalità.

La legge di Stabilità 2016, infatti, ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’Art. 110 commi 10 e 12 bis del Tuir, cancellando l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal “principio generale” di deducibilità ordinaria per i costi Black list.

Tra le principali novità, spicca il passaggio da un regime di totale indeducibilità ad uno nuovo che prevede la deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale.

La nuova norma prevede, inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono definire preventivamente insieme all’Agenzia delle Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Solo per poter dedurre i costi eccedenti, al contribuente, spetterà l’onere della prova.

Il  ministero dell’Economia osserva che l’obiettivo dei provvedimenti è quello di favorire l’attività economica e commerciale delle nostre imprese oltre frontiera.

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