SGR: nuovo provvedimento di adeguata verifica

11 Giu SGR: nuovo provvedimento di adeguata verifica

Recentemente la Banca d’Italia ha emanto il provvedimento riguardo le disposizioni attuative sull’obbligo di adeguata verifica nel contrasto del riciclaggio che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014. Tale provvedimento dovrà essere applicato a tutte le operazioni compiute che corrispondano ai criteri quantitativi e qualitativi indicati nel D.Lgs. 231/2007 e ai rapporti continuativi anche se instaurati prima dell’entrata in vigore.

Il Provvedimento citato avrà particolare rilevanza per le SGR e sui gestori che operano nel settore del private equity perché l’adeguata verifica per contrastare il riciclaggio dovrà essere eseguita solo con riferimento ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale. Sono invece esclusi dalla verifica i rapporti relativi alla compravendita e amministrazione dei beni in cui sono investite le risorse della clientela e i rapporti riguardanti l’organizzazione, l’amministrazione e il funzionamento dell’istituto.

Viene inoltre introdotta un’indicazione riguardo i poteri di richiesta che gli operatori possono esercitare verso la clientela. Stando al principio dell’approccio basato sul rischio è possibile richiedere ai clienti, e ai loro familiari o conviventi, informazioni sulla situazione economica, lavorativa, patrimoniale e reddituale in forma di dichiarazioni dei redditi e IVA e/o dichiarazioni dal datore di lavoro, da intermediari o da altri soggetti.

Rimanendo in tema di approccio basato sul rischio, una rilevante novità è che le dichiarazioni fornite dai clienti precedentemente citate potranno essere considerate sufficienti per l’identificazione del titolare solo se la SGR ritiene esserci un basso rischio di riciclaggio.

Altra interessante nota riguarda la possibilità di avvalersi di strumenti informatici per inviare avvisi in prossimità delle date di scadenza dei documenti e attribuire un profilo di rischio a ciascun cliente in base ai criteri impostati dall’operatore. Il profilo di rischio resta comunque modificabile manualmente a prescindere dall’analisi informatica e, nel caso di un downgrade, è necessario motivare la modifica in forma scritta.

Il Provvedimento pone particolare attenzione sul bisogno di dotarsi di procedure operative costantemente aggiornate e complete per garantire processi decisionali chiari e oggettivi così da poter valutare ogni elemento dei dati in possesso della SGR sui clienti e sulle relative operazioni.

Ulteriore elemento di attenzione è l’adeguata verifica rafforzata: il Provvedimento dispone delle esemplificazioni per quanto riguarda le ulteriori verifiche da svolgere nel caso in cui il cliente non sia già stato identificato, come ad esempio la richiesta di documentazione controfirmata o con ricevuta di ritorno o incontri presso residenza o domicilio dei clienti.

Per ciò che riguarda, invece, le persone politicamente esposte, a tale categoria appartengono i soggetti residenti in altri Stati comunitari i cui rapporti dovranno essere approvati solo in seguito al benestare del direttore generale. Importante sottolineare come tali metodi potranno essere applicati anche nei confronti di politici nazionali, regionali o locali nel caso in cui si presenti rischio di riciclaggio anche se tali politici non rientrano tra quelle riportate nell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.

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